La normativa prevede che il medico competente svolga le attività sotto elencate:
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria (istituire e/o aggiornare la cartella sanitaria di rischio – effettuare visite preassuntive e visite periodiche – rilasciare l’idoneità allo svolgimento della mansione);
- effettuare sopralluoghi con periodicità annuale o con periodicità da stabilire in funzione del rischio;
- collaborare con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute, ovvero collaborare, verificare e firmare il Documento di Valutazione del rischio relativamente alla parte di propria competenza;
- redigere ed aggiornare il protocollo sanitario;
- informare i lavoratori sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti;
- redigere la relazione sanitaria annuale, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 e comunicare, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e dare indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- inviare all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.LGS 81.08, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- trasmettere i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori (ALLEGATO 3B) sottoposti a sorveglianza sanitaria (in base all’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.), entro il primo trimestre di ogni anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente in via telematica.
Il d.lgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.