Antincendio ed Emergenze

Nomina dell’addetto Antincendio e la corretta gestione delle emergenze.

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Designazione e nomina dell’addetto Antincendio

L’Addetto Antincendio è una figura espressamente prevista nella normativa antinfortunistica, ricompreso all’interno di quella squadra per la Gestione delle Emergenze, prevista dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/08.
L’Addetto Antincendio è il lavoratore incaricato di attuare le misure di prevenzione incendi, della lotta antincendio e della gestione delle emergenze che da essa possono scaturire.
La designazione e nomina dell’Addetto Antincendio è un preciso obbligo che scaturisce dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08, il quale indica gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Il numero dei lavoratori incaricati deve essere commisurato a quanto emerso dal DVR e dal Piano di Emergenza, dove previsto. Il nominativo dell’Addetto Antincendio o degli addetti, a seconda dei casi, devono essere riportati nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). È doveroso ricordare come sempre l’art. 18 del D.Lgs. 81/08 richieda specificatamente che nell’affidare gli incarichi il datore di lavoro debba tenere in considerazione le reali capacità e condizioni dei lavoratori che saranno destinatari di tali impegni. Infine, i lavoratori designati alla lotta antincendio non possono rifiutare la nomina, se non per gravi e giustificati motivi.
Ricordiamo che la lotta antincendio passa per una formazione antincendio a cui il lavoratore incaricato ha diritto per legge. Il corso è diverso a seconda del livello di rischio presente in azienda (basso, medio o alto), ma in generale, tende ad apprendere nozioni di base sull’incendio e la sua prevenzione, la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio, accompagnate da un’esercitazione pratica finale.

COMPITI DA SVOLGERE DA PARTE DELL’INCARICATO

Acquisito il giusto grado di consapevolezza e di abilità, il lavoratore dovrà far fronte ai compiti che l’incarico porta con sé. A cominciare dalla prevenzione: l’addetto può e deve svolgere questo tipo di attività, verificando le situazioni che si instaurano durante il suo turno lavorativo, agendo direttamente anche sul comportamento dei propri colleghi di lavoro.

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  • Durante la normale attività lavorativa:
    – il controllo e la verifica dell’integrità sulle attrezzature antincendio presenti nel luogo di lavoro.
  • Durante un’emergenza:
    – una volta avvisato dell’emergenza in atto deve subito recarsi sul posto e valutare l’entità dell’emergenza;
    – se l’emergenza è di lieve entità, controllabile mediante l’uso di estintori, per esempio, deve adoperarsi per far rientrare la situazione;
    – nel caso in cui egli non riesca a controllare l’evento deve dare immediatamente inizio alla procedura di evacuazione, attivando il dispositivo acustico per la segnalazione di allarme o dando istruzioni ad altri per agire in merito;
    – avvisare tutti gli addetti alle chiamate di emergenza (di solito il centralino) chiedendo di allertare i soccorsi esterni;
    – agire su valvole e interruttori per inibire il flusso di gas pericolosi e/o corrente elettrica;
    – isolare il luogo in cui sta avvenendo l’emergenza, assicurandosi dell’effettiva chiusura delle porte tagliafuoco;
    – aiutare le persone presenti ad evacuare, in special modo, uno o più addetti devono occuparsi delle persone con visibilità o mobilità ridotta e assicurarsi che tutti raggiungano il punto di ritrovo;
    – verificare l’effettivo abbandono di tutti i locali, chiudendo a chiave le porte dietro di sé;
    – fare l’appello del personale, per accertarsi che tutti siano giunti al punto di ritrovo, in caso negativo iniziare le ricerche e informare i soccorsi esterni;
    – supportare i soccorsi esterni dando le informazioni del caso;
    – segnalare la fine dell’emergenza quando la situazione di pericolo è cessata;
    – chiedere la rimessa in esercizio degli impianti e la ripresa dell’attività, in seguito agli accertamenti sulla sicurezza degli impianti e dei fabbricati.

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